Legge Regionale sulla caccia del 19 giugno 2018

E' stata approvata la nuova Legge Regionale sulla caccia cioè la Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 «Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria».
Questa introduce alcune novità nel campo della gestione faunistico-venatoria tra le quali:

  • ai sensi dell'art 13 comma 5 della L.R. 5/18 durante l'esercizio venatorio, nonchè nel corso delle attività di contenimento di selvatici, è obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
  • ai sensi dell'art 23 comma 1 lettera gg) della L.R. 5/18, l'esercizio venatorio è vietato in tutte le domeniche del mese di settembre

inoltre si ricorda quanto segue

  • ai sensi dell'art 21 punto 1 lettera m) della L.157/92 nonchè dell'art 23 comma 1 lettera e) della L.R. 5/18 il prelievo à vietato su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve ad esclusione della sola caccia di selezione agli ungulati.
  • in base al vigente Calendario Venatorio Regionale l'esercizio venatorio dal 1 al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo tranne agli ungulati in prelievo selettivo e alla volpe come da regolamento.
  • in base al vigente Calendario Venatorio Regionale l'addestramento dei cani è consentito dal 16 agosto al 20 settembre e può proseguire fino al 31 dicembre compreso. E' consentito dall'alba al tramonto, con la sospensione obbligatoria tra le ore 12,00 e le ore 16,00.

Le varie e ulteriori disposizioni attuative che verranno deliberate dalla Giunta Regionale in attuazione della nuova Legge Regionale 5/18 verranno prontamente divulgate attraverso il presente sito internet